Articolo 42.
(Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.
        2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».